di riqualificazione edilizia
I bonus edilizi 2023
Il 2023 prevede importanti proroghe e cambiamenti per i bonus edilizi.
Dopo il Decreto aiuti quater, la Legge di Bilancio 2023 definisce in maniera definitiva le nuove detrazioni fiscali per l’anno in corso in tema di edilizia.
Il Superbonus scende dal 110% al 90% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023.
Tuttavia, per i condomini, così come per persone fisiche proprietarie (o comproprietarie) di edifici composti fino a 4 unità immobiliari e Onlus, Associazioni di volontariato e Associazioni di promozione sociale la detrazione spetta ancora nella misura del 110% anche per le spese sostenute nel 2023 a condizione che:
- La CILAS sia stata presentata entro il 25 novembre 2022 (e, per i condomini, l’assemblea che ha deliberato l’esecuzione dei lavori sia stata adottata tra il 19 e il 24 novembre 2022);
- Che la CILAS sia stata presentata entro il 31 dicembre 2022 e l’assemblea che ha approvato l’esecuzione dei lavori abbia deliberato entro il 18 novembre 2022.
La data della delibera assembleare deve essere certificata dall’amministratore o dal condomino che ha presieduto l’assemblea.
Per le unifamiliari, il bonus ristrutturazioni 2023 prevede una detrazione pari al 110% se i lavori sono iniziati prima del 1° gennaio 2023:
- Per le spese sostenute fino al 30 giugno 2022;
- Per le spese sostenute fino al 31 marzo 2023 se al 30 settembre 2022 sono stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.
Se, invece, i lavori sono iniziati nel 2023, la detrazione spetta nella misura del 90% per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, a condizione che:
- Il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare;
- Che l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale;
- Che il contribuente abbia un reddito di riferimento, non superiore a 15.000 euro, calcolato dividendo la somma dei redditi complessivi, nell’anno precedente.
L’aliquota resta, invece, al 110% fino al 2025 nei seguenti casi:
- Per le zone terremotate;
- Per i soggetti che svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica.
I bonus edilizi 2023
Il 2023 prevede importanti proroghe e cambiamenti per i bonus edilizi.
Dopo il Decreto aiuti quater, la Legge di Bilancio 2023 definisce in maniera definitiva le nuove detrazioni fiscali per l’anno in corso in tema di edilizia.
Il Superbonus scende dal 110% al 90% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023.
Tuttavia, per i condomini, così come per persone fisiche proprietarie (o comproprietarie) di edifici composti fino a 4 unità immobiliari e Onlus, Associazioni di volontariato e Associazioni di promozione sociale la detrazione spetta ancora nella misura del 110% anche per le spese sostenute nel 2023 a condizione che:
- La CILAS sia stata presentata entro il 25 novembre 2022 (e, per i condomini, l’assemblea che ha deliberato l’esecuzione dei lavori sia stata adottata tra il 19 e il 24 novembre 2022);
- Che la CILAS sia stata presentata entro il 31 dicembre 2022 e l’assemblea che ha approvato l’esecuzione dei lavori abbia deliberato entro il 18 novembre 2022.
La data della delibera assembleare deve essere certificata dall’amministratore o dal condomino che ha presieduto l’assemblea.
Per le unifamiliari, il bonus ristrutturazioni 2023 prevede una detrazione pari al 110% se i lavori sono iniziati prima del 1° gennaio 2023:
- Per le spese sostenute fino al 30 giugno 2022;
- Per le spese sostenute fino al 31 marzo 2023 se al 30 settembre 2022 sono stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.
Se, invece, i lavori sono iniziati nel 2023, la detrazione spetta nella misura del 90% per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, a condizione che:
- Il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare;
- Che l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale;
- Che il contribuente abbia un reddito di riferimento, non superiore a 15.000 euro, calcolato dividendo la somma dei redditi complessivi, nell’anno precedente.
L’aliquota resta, invece, al 110% fino al 2025 nei seguenti casi:
- Per le zone terremotate;
- Per i soggetti che svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica.
Ecobonus 2023
L’Ecobonus ordinario per i lavori di riqualificazione energetica, resta in vigore fino al 31 dicembre 2024. L’agevolazione permette di portare in detrazione dal 50 al 75% delle spese sostenute in base al tipo di intervento:
- Aliquota al 50% per infissi, biomassa e schermature solari;
- Dal 70% al 75% se l’intervento è dedicato su parti comuni condominiali che non comportino modifiche volte a ridurre il rischio sismico.
- Aliquota al 65% per le rimanenti tipologie di spese;
Possono usufruire dell’Ecobonus tutti i contribuenti, anche i titolari di reddito di impresa, che risultino possessori di un immobile nel quale vengano svolti interventi di riqualificazione energetica.
Ecobonus 2023
L’Ecobonus ordinario per i lavori di riqualificazione energetica, resta in vigore fino al 31 dicembre 2024. L’agevolazione permette di portare in detrazione dal 50 al 75% delle spese sostenute in base al tipo di intervento:
- Aliquota al 50% per infissi, biomassa e schermature solari;
- Dal 70% al 75% se l’intervento è dedicato su parti comuni condominiali che non comportino modifiche volte a ridurre il rischio sismico.
- Aliquota al 65% per le rimanenti tipologie di spese;
Possono usufruire dell’Ecobonus tutti i contribuenti, anche i titolari di reddito di impresa, che risultino possessori di un immobile nel quale vengano svolti interventi di riqualificazione energetica.
Superbonus per le Onlus
Il Superbonus 110% introdotto a luglio del 2020 dal Decreto Rilancio e prorogato dalla legge di bilancio 2022, per le Onlus è ancora una grandissima opportunità per riqualificare e rendere sicuri ed efficienti gli immobili, beneficiando delle agevolazioni fiscali fino al 31 dicembre 2025.
Infatti, con le modifiche apportate dal comma 8-ter del DL 34/2020, si stabilisce che Onlus, ODV, APS e “assimilati” possono beneficiare del superbonus nella misura del 110% sulle spese sostenute sino al 31 dicembre 2025, senza subire il décalage 90-70-65% altrimenti previsto da gennaio 2023.
Quali sono i requisiti per accedere all’agevolazione?
Con riguardo ai soggetti ammessi al Superbonus, il comma 9, lettera d-bis), dell’articolo 119 del decreto Rilancio prevede che la detrazione si applica, tra l’altro, alle «organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano». A condizione che:
- Sia una ONLUS, OdV o APS che svolga attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali
- Gli immobili siano nelle categorie catastali B/1, B/2 o D/4 a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito
- I membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica e che tale condizione debba permanere
per tutta la durata del periodo di fruizione dell’ agevolazione - Gli immobili non siano appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, nonché alla categoria catastale A/9 per le unità immobiliari non aperte al pubblico
Per maggiori informazioni leggi l’articolo di approfondimento.
Superbonus per le Onlus
Il Superbonus 110% introdotto a luglio del 2020 dal Decreto Rilancio e prorogato dalla legge di bilancio 2022, per le Onlus è ancora una grandissima opportunità per riqualificare e rendere sicuri ed efficienti gli immobili, beneficiando delle agevolazioni fiscali fino al 31 dicembre 2025.
Infatti, con le modifiche apportate dal comma 8-ter del DL 34/2020, si stabilisce che Onlus, ODV, APS e “assimilati” possono beneficiare del superbonus nella misura del 110% sulle spese sostenute sino al 31 dicembre 2025, senza subire il décalage 90-70-65% altrimenti previsto da gennaio 2023.
Quali sono i requisiti per accedere all’agevolazione?
Con riguardo ai soggetti ammessi al Superbonus, il comma 9, lettera d-bis), dell’articolo 119 del decreto Rilancio prevede che la detrazione si applica, tra l’altro, alle «organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano». A condizione che:
- Sia una ONLUS, OdV o APS che svolga attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali
- Gli immobili siano nelle categorie catastali B/1, B/2 o D/4 a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito
- I membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica e che tale condizione debba permanere
per tutta la durata del periodo di fruizione dell’ agevolazione - Gli immobili non siano appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, nonché alla categoria catastale A/9 per le unità immobiliari non aperte al pubblico
Per maggiori informazioni leggi l’articolo di approfondimento.
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