Come cambia il Superbonus dopo il Correttivo Antifrodi
Dopo una settimana di attesa è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2022, il Correttivo Antifrodi Superbonus con il Decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 13 recante “Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull’elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili”.
Le principali misure introdotte con questa ulteriore modifica al decreto legge n. 34/2020 (decreto Rilancio) che disciplina il Superbonus 110, riguardano:
- il meccanismo di cessione del credito;
- le sanzioni ai tecnici;
- l’assicurazione professionale;
- la sicurezza sui cantieri e disposizioni in materia di CCNL.
Vediamo nello specifico, quali sono le principali misure del provvedimento.
Per il meccanismo di cessione del credito il decreto, abrogando totalmente l’art.28 del DL Sostegni-Ter che di fatto aveva bloccato il mercato dei crediti ceduti, riapre in parte la circolazione dei crediti, permettendo dopo la cessione del primo richiedente altra “due ulteriori cessioni”.
Viene quindi ripristinata la cessione multipla per un massimo di tre cessioni, solo in favore di determinati soggetti:
- banche e intermediari finanziari
- società appartenenti a un gruppo bancario
- imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia
Per quanto riguarda lo sconto in fattura, va precisato che se il contribuente sceglie di optare per lo sconto in fattura, restano possibili ulteriori tre operazioni di cessione questo perché lo sconto in fattura non viene conteggiato fra le tre operazioni di cessione possibili.
Vietata invece in ogni caso la cessione parziale del credito, successivamente al primo passaggio. Stop quindi alla frammentazione del credito.
Proprio di queste ore la comunicazione ufficiale che Poste Italiane riaprirà dal 7 marzo il servizio di cessione dei crediti di imposta per i lavori di natura edilizia.
Quindi, una buona notizia che ora assume un carattere di ufficialità.
Per quanto riguarda i controlli e sanzioni, il nuovo Decreto introduce il bollino per i crediti fiscali affinché possano essere ceduti, un codice identificativo univoco, da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni, con il rilascio di una certificazione che permetterà di risalire sempre a chi ha fatto la domanda per il beneficio e alla relativa documentazione, con controllo preventivo del Fisco. Le banche che hanno rilevato i crediti fiscali relativi ai bonus edilizi e oggetto di truffa potranno comunque incassare quei crediti, ovviamente dimostrando di essere completamente all’oscuro della frode.
La normativa prevede quindi che chi ha subito una truffa – cioè ad es. la banca – non dovrà rimetterci, ma incasserà dall’Agenzia delle Entrate, che poi si rifarà sui truffatori.
Le disposizioni sulle cessioni parziali e sul codice identificativo unico si applicheranno a partire dal 1° maggio 2022, mentre le regole delle 3 cessioni (2 dopo la prima) sono invece immediatamente eseguibili. Per la parte operativa si dovrà necessariamente attendere un nuovo aggiornamento al software dell’Agenzia delle Entrate per l’esercizio delle opzioni. Il provvedimento prevede un deciso inasprimento delle sanzioni penali per chi commette una truffa, con responsabilità penale specifica per chi, professionisti tecnici inclusi, redige asseverazioni false.
L’art.2 del decreto correttivo, infatti, inserisce il comma 13.bis.1 all’art.119 del DL Rilancio, specificando che “Il tecnico abilitato che, nelle asseverazioni di cui al comma 13 e all’articolo 121, comma 1-ter, lettera b), espone informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso ovvero attesta falsamente la congruità delle spese, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 euro a 100.000 euro. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri la pena è aumentata”.
Il provvedimento introduce quindi sanzioni ben più gravi, rispetto a quelle previste dal Decreto Rilancio che stabiliva sanzioni da 2mila a 15mila euro per ogni asseverazione infedele.
La norma ha già provocato forti polemiche tra le associazioni di categoria, come ad esempio per RPT, la Rete delle Professioni Tecniche che, in una nota inviata al Presidente del Consiglio, sottolinea il grave rischio di creare nuovamente difficoltà insormontabili nel processo di miglioramento energetico e di messa in sicurezza degli edifici e ha quindi chiesto il ritiro delle nuove sanzioni o la correzione della norma. Inarsind, il Sindacato degli Ingegneri e Architetti, ritiene inoltre che le sanzioni previste vadano ben oltre quelle stabilite dal Codice Penale per gli stessi reati. La pena prevista è infatti di gran lunga superiore a quella prevista dall’art. 481 del Codice Penale per le false attestazioni nell’esercizio di una professione o di un altro servizio di pubblica necessità (reclusione fino ad un anno o con una multa da 51 a 516 euro), di quella prevista dall’art. 515 per il reato di frode (reclusione da sei mesi a tre anni e con multa da euro 51 a euro 1.032), persino da quella prevista dall’art. 640 per il reato di truffa se il reato è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell’Unione Europea (reclusione da uno a cinque anni e multa da euro 309 a euro 1.549)”.
Quindi il Sindacato si dice favorevole a più severi controlli antifrode sul bonus edilizia ma contrario a inutili inasprimenti delle pene.
Attenzione, infine, alle novità per le assicurazioni professionali.
Al comma 14 dell’art.121 del DL 34/2020, infatti, le parole «con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, con massimale pari agli importi dell’intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni».
Quindi si introduce l’obbligo per il professionista di stipulare per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, una polizza di assicurazione della responsabilità civile con massimale pari agli importi dell’intervento oggetto delle attestazioni o asseverazioni.
Tutto questo, ovviamente, si tradurrà in un aumento dei costi assicurativi a carico dei professionisti che già sono obbligati, per legge, a stipulare una polizza RC professionale per le proprie prestazioni.
Altro importante aggiornamento previsto dal Decreto Correttivo riguarda la sicurezza sui cantieri in materia di CCNL, con il visto di conformità che potrà essere rilasciato soltanto dopo aver verificato anche che il contratto collettivo di lavoro applicato sia indicato nell’atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori.
Queste ulteriori verifiche non si applicheranno però ai lavori già in essere, ma soltanto ai lavori edili avviati decorsi novanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento normativo in oggetto.
Per il Legislatore, l’applicazione dei contratti collettivi del settore edile, rappresenta una maggiore garanzia anche in merito alla normativa di sicurezza sui luoghi di lavoro. L’effettiva applicazione dei suddetti contratti nazionali verrà effettuata dall’Agenzia delle Entrate avvalendosi anche dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, dell’INPS e delle Casse edili.
Alla luce delle suddette novità si dovrà procedere, nell’arco temporale previsto per l’applicazione delle stesse, ad un aggiornamento delle check list che costituiscono la base di lavoro del soggetto incaricato del rilascio del visto di conformità e si dovranno poi prevedere apposite verifiche in ordine all’atto di affidamento dei lavori o sulle singole fatture afferenti gli stessi.
In conclusione, il provvedimento se da un lato sblocca la questione sulla cessione dei crediti, dall’altro rafforza i controlli e inasprisce le sanzioni, stimolando una selezione tra aziende serie e qualificate e rendendo difficile il continuo fiorire di imprese improvvisate nate al solo scopo di usufruire dei bonus edilizi.
Come dichiarato dal Presidente dell’Ance, Gabriele Buia “con la nuova norma inserita nel Decreto correttivo Antifrodi si tutela sicurezza e qualità, garantendo ai lavoratori adeguate tutele in termini di salario, formazione e sicurezza sul lavoro”.