Il Superbonus 110% introdotto a luglio del 2020 dal Decreto Rilancio e prorogato dalla legge di bilancio 2022, per le Onlus è ancora una grandissima opportunità per riqualificare e rendere sicuri ed efficienti gli immobili, beneficiando delle agevolazioni fiscali fino al 31 dicembre 2025.
Infatti, con le modifiche apportate dal comma 8-ter del DL 34/2020, si stabilisce che Onlus, ODV, APS e “assimilati” possono beneficiare del superbonus nella misura del 110% sulle spese sostenute sino al 31 dicembre 2025, senza subire il décalage 90-70-65% altrimenti previsto da gennaio 2023.
Quali sono gli interventi ammessi?
Le detrazioni spettano per le spese sostenute a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
Quali sono i requisiti per accedere all’agevolazione?
Con riguardo ai soggetti ammessi al Superbonus, il comma 9, lettera d-bis), dell’articolo 119 del decreto Rilancio prevede che la detrazione si applica, tra l’altro, alle «organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano».
A condizione che:
- Sia una ONLUS, OdV o APS che svolga attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica e che tale condizione debba permanere per tutta la durata del periodo di fruizione dell’agevolazione. Ciò vale anche nel caso in cui si opti per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, Inoltre, la Circolare precisa che la gratuità dell’attività dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve risultare dallo statuto vigente alla predetta data del 1° giugno 2021, e non è sufficiente stabilire una clausola in tal senso in una delibera del CdA;
- Siano immobili rientranti nelle categorie catastali B/1 (collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari e caserme), B/2 (case di cura ed ospedali senza fine di lucro) o D/4 (case di cura ed ospedali con fine di lucro), a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito;Il titolo di comodato d’uso gratuito è idoneo all’accesso alle detrazioni, a condizione che il contratto sia regolarmente registrato in data certa anteriore alla data di entrata in vigore della presente disposizione (GU Serie Generale n.63 del 16-03-2022);
- Gli immobili non siano appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, nonché alla categoria catastale A/9 per le unità immobiliari non aperte al pubblico (comma 15-bis dell’articolo 119)
La questione del tetto di spesa
Con la circolare n. 3/E dell’8 febbraio 2023, l’Agenzia delle entrate fornisce importanti chiarimenti sul limite di spesa ammesso al Superbonus relativo a interventi su edifici di Onlus, associazioni di volontariato o di promozione sociale (articolo 119, comma 10-bis, Dl Rilancio). Queste, svolgono generalmente l’attività in edifici di grandi dimensioni, e, per taluni servizi che vengono erogati alla collettività (Centro Diurno Integrato, Residenza Sanitaria Assistenziale, Poliambulatori, Servizi Sanitari e assistenziali, ecc.), le norme e gli standard funzionali impongono la disponibilità di notevoli superfici appositamente attrezzate.
Per queste ragioni, sarebbero penalizzate dal computo per “unità immobiliare” tenuto conto che interi immobili o interi complessi edilizi sono catastalmente individuati quale singola unità immobiliare.
In particolare, il documento chiarisce che il parametro di riferimento per il calcolo dei massimali di spesa, per evitare differenze territoriali, è rappresentato dal valore medio ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia relativo alla media nazionale e non a quello del comune ove è ubicato l’immobile stesso.
Inoltre, la circolare specifica che per le ONLUS, le OdV e le APS, il Superbonus spetta indipendentemente dalla circostanza che l’edificio oggetto degli interventi agevolabili sia o meno costituito in condominio e, dunque, anche con riferimento ad interventi realizzati su edifici composti anche da più unità immobiliari di proprietà dei sopra richiamati soggetti.
Vediamo un esempio di calcolo massimali di spesa:
Nel caso di una superficie lorda del fabbricato di 4.000 mq e una superficie media ricavabile dall’OMI di 100 mq, dal rapporto di queste due grandezze si determinano n. 40 unità immobiliari “figurative”. L’ultimo parametro va moltiplicato per i limiti di spesa previsti per le singole unità immobiliari in relazione agli interventi agevolabili che si intendono effettuare.
Quindi, con intervento (trainante) di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio, il massimale di spesa agevolabile è pari a 2.000.000 di euro, ricavabile dal prodotto tra il numero di unità immobiliari “figurative” (40 unità) e il limite di spesa (50.000 euro) previsto per gli edifici unifamiliari.
I soggetti legittimati
Rispetto al profilo oggettivo, la circolare sottolinea che la norma non prevede che, al momento dell’effettuazione degli interventi, l’immobile debba essere già utilizzato per l’esercizio delle attività di servizi socio-sanitari e assistenziali, purché, in ogni caso, alla data di inizio lavori l’immobile sia detenuto dell’ente e che questo abbia cambiato la destinazione d’uso dello stesso.
L’Agenzia ritiene che i soggetti legittimati possano avvalersi della peculiare modalità di calcolo dei limiti di spesa ammessi al Superbonus, di cui al comma 10-bis, anche se l’attività di servizi socio-sanitari e assistenziali viene svolta in via mediata attraverso la stipula di un contratto di affitto di azienda con un altro soggetto, a patto che permanga, in capo al soggetto legittimato lo svolgimento di attività di prestazioni di servizi socio-sanitari richiesti dalla norma e il concedente detenga l’immobile. Solo con riferimento al contratto di comodato d’uso gratuito (e non anche per gli altri titoli di possesso: proprietà, nuda proprietà, usufrutto), la disposizione prevede espressamente che tale contratto debba essere registrato in data anteriore alla data di entrata in vigore della norma in commento (1° giugno 2021).
Inoltre, per l’agevolazione, non è necessario che l’azienda o il ramo di azienda, oggetto del contratto di affitto, già esercitasse, alla data di stipula del predetto contratto, un’attività di servizi socio-sanitari e assistenziali che, quindi, può essere anche avviata successivamente a tale data.
Non possono, invece, fruire del Superbonus le Aziende di Servizio alla Persona (ASP), stante l’elencazione tassativa di cui al citato comma 9, lettera dbis), dell’articolo 119 del DL Rilancio che non contempla tra i potenziali soggetti beneficiari le predette aziende.
Le caratteristiche dell’immobile
Per l’applicazione delle disposizioni, chiarisce l’Agenzia delle Entrate, si deve considerare la situazione esistente all’inizio dei lavori e non a quella risultante al termine degli stessi.
La norma non prevede che, al momento dell’effettuazione degli interventi, l’immobile, sul quale tali interventi verranno realizzati, debba essere già utilizzato per l’esercizio delle attività di servizi socio-sanitari e assistenziali, purché, in ogni caso, alla data di inizio lavori l’immobile rientri in una delle categorie catastali rilevanti ai sensi della lettera b) del comma 10-bis dell’articolo 119, ovvero, B/1, B/2 e D/4.
Pertanto, ad esempio, nel caso in cui una ONLUS – che svolge attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali – proprietaria di un immobile accatastato nella categoria D/8 intenda effettuare interventi ammessi al Superbonus, cambiandone la destinazione d’uso in Casa di Cura (categoria B/2 o D/4), potrà avvalersi dei limiti indicati nel citato comma 10-bis, a condizione che il predetto cambio di destinazione di uso venga effettuato prima dell’inizio dei lavori.
Superbonus 110% anche per impianti solari fotovoltaici
Il comma 10 dell’articolo unico della Manovra, introdotto alla Camera, prevede, a determinate condizioni, l’applicazione del Superbonus al 110% per l’installazione di impianti solari fotovoltaici, se realizzata da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), anche in aree o strutture non pertinenziali.
La disposizione specifica anche la soglia chilowatt per l’applicazione della detrazione al 110% alle ONLUS per l’installazione di impianti a fonte rinnovabile.
Il perimetro applicativo
Più in dettaglio il comma 10, lettera a) riconosce la detrazione nella misura del 110% anche per le spese per l’installazione di impianti solari fotovoltaici se realizzata da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), dalle organizzazioni di volontariato (ADV) e dalle associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, realizzate in aree o strutture non pertinenziali, anche di proprietà di terzi, diversi dagli immobili ove sono realizzati gli interventi previsti ai commi 1 e 4 dell’articolo 119 (cd interventi trainanti), sempre che questi ultimi siano situati all’interno di centri storici soggetti ai vincoli di cui all’articolo 136, comma 1, lettere b) e c) (Immobili ed aree di notevole interesse pubblico), e all’articolo 142, comma 1 (aree tutelate di interesse paesaggistico) del codice dei beni culturali e del paesaggio.
Impianti rinnovabili su singoli immobili delle ONLUS ‘sanitarie’
Fermo restando il calcolo del limite di spesa ammesso alle detrazioni del Superbonus previsto dal comma 10-bis, per gli interventi di installazione di impianti a fonte rinnovabile realizzati sulle singole unità immobiliari realizzati dalle ONLUS che svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica, l’applicazione della disciplina del comma 16-ter, che estende la detrazione agli impianti realizzati nell’ambito delle comunità energetiche, avviene fino alla soglia di 200 chilowatt all’aliquota del 110 per cento.
Solo per le Onlus, Odv e Aps, che possono beneficiare dell’aumento dei limiti di spesa per il Bonus 110%, la detrazione del superbonus al 110% spetta fino al 2025, a prescindere dalle condizioni imposte alle altre Onlus, Odv e Aps per mantenere il 110% nel 2023. Questa proroga è contenuta nel comma 8-ter dell’articolo 119 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, dedicato agli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi dopo il 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza.
Il tutto potendo agire fino al termine dell’esercizio 2025.