Il Bonus Facciate, introdotto per la prima volta nel 2020 e prorogato fino al 31 dicembre 2021, riguarda le spese per gli interventi di pulitura, tinteggiatura, recupero e restauro delle facciate esterne degli edifici.
Come lo definisce l’Agenzia delle Entrate è “il nuovo sconto fiscale per abbellire gli edifici delle nostre città”. L’obiettivo è proprio quello di riqualificare il patrimonio edilizio esistente, con il recupero o il restauro della facciata esterna degli immobili che rientrano nei requisiti di Legge, di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali, senza un limite massimo di spesa.
Oltre agli obiettivi estetici di recupero e restauro, il Bonus facciate 2021 include anche interventi per il miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici attraverso lavori di coibentazione della parte opaca della facciata.
Il Bonus facciate non è quindi in conflitto con l’Ecobonus per il risparmio energetico e/o con il bonus ristrutturazioni. Si possono, infatti, effettuare le tinteggiature della facciata ed eseguire interventi che rientrano nell’Ecobonus, o nel bonus ristrutturazioni e usufruire anche di tutte e tre le detrazioni.
Cerchiamo di riassumere come funziona il Bonus Facciate
Quale detrazione prevede?
L’agevolazione fiscale prevede una detrazione d’imposta del 90% delle spese documentate, sostenute nel 2020 e nel 2021, senza limiti massimi di spesa. Si può usufruire della detrazione ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo, oppure scegliere per lo sconto in fattura e cessione del credito consentendo di recuperare subito il 90% del bonus, senza attendere i 10 anni di tempo previsti per l’utilizzo in detrazione fiscale.
Quali sono i beneficiari?
Possono usufruire dell’agevolazione tutti i contribuenti, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, soggetti Irpef e soggetti passivi Ires, che possiedono a qualsiasi titolo l’immobile oggetto di intervento. Quindi l’agevolazione ha una portata molto ampia, che include inquilini e proprietari e riguarda sia le persone fisiche che le imprese.
In particolare:
- le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale
- le società semplici
- le associazioni tra professionisti
- i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali)
Quando spetta la detrazione?
Il bonus facciate spetta esclusivamente per i lavori effettuati su edifici ubicati in zone A e B (decreto ministeriale n.1444/1968) o in zone a queste assimilabili, come da certificazioni urbanistiche, in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.
Quali sono le zone A e B?
La Zona A comprende le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi. Quindi, in sintesi, la zona A riguarda i centri storici.
La Zona B include le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore a 1,5 mc/mq.
Quali i lavori ammessi?
Rientrano tra i lavori ammessi al bonus facciate 2021 quelli realizzati per il rinnovamento ed il consolidamento della facciata esterna degli edifici, anche solo di pulitura e tinteggiatura, e gli interventi su balconi, ornamenti e fregi.
Requisito fondamentale per ottenere i benefici dell’agevolazione è che i lavori siano effettuati sull’involucro esterno visibile dell’immobile. Non spetta invece per le opere realizzate sulle facciate interne dell’edificio, se non sono visibili su strada o da un suolo ad uso pubblico.
L’accesso alla detrazione fiscale del 90% è riconosciuto anche per i lavori sulle grondaie e i pluviali, su parapetti e cornici. Sono comprese nella nuova agevolazione fiscale anche le spese correlate, le spese sostenute per la progettazione degli interventi, per le altre prestazioni professionali collegate, così come per quelle sostenute per l’acquisto dei materiali o i costi direttamente collegati alla realizzazione delle opere, come quelle relative all’installazione dei ponteggi.
Riepilogando, rientrano nel bonus facciate del 90% i seguenti lavori:
- di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata
- su balconi, ornamenti o fregi, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura
- sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il
10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.
Altri interventi agevolabili per il decoro urbano riguardano:
- grondaie
- pluviali
- parapetti
- cornicioni
Solo se visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico, possono essere inclusi anche lavori per:
- chiostrine
- cavedi
- cortili
- spazi interni
- smaltimento materiale
- cornicioni
Nel caso di lavori di rifacimento della facciata influenti anche dal punto di vista termico, o che coprono oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda dell’edificio, è necessario rispettare requisiti specifici per beneficiare della detrazione al 90%:
- i “requisiti minimi” previsti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 26 giugno 2015
- i valori limite di trasmittanza termica stabiliti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008 (tabella 2 dell’allegato B), aggiornato dal decreto ministeriale del 26 gennaio 2010.
Quale documentazione va presentata?
Per accedere alla detrazione del 90% occorre:
- indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione
- comunicare preventivamente la data di inizio dei lavori all’ASL mediante raccomandata, quando obbligatoria, secondo le disposizioni in vigore sulla sicurezza dei cantieri. Questo adempimento non è richiesto per gli interventi influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.
Bisognerà inoltre conservare ed esibire su richiesta i seguenti documenti:
- fatture di spesa;
- ricevute del bonifico di pagamento;
- abilitazioni amministrative richieste in base alla tipologia di lavoro effettuato o, se non necessaria, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che indichi la data di inizio dei lavori e che gli stessi siano agevolabili;
- copia domanda di accatastamento per gli immobili non ancora censiti;
- ricevute di pagamento dei tributi locali;
- copia della delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori per i lavori in condominio e ripartizione delle spese;
- dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori se effettuati da affittuari.
Nel caso di interventi eseguiti all’interno di un condominio vanno conservate ed esibite la copia della delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori e la tabella millesimale di ripartizione delle spese.
Per i lavori influenti dal punto di vista termico, il cd Bonus Facciate “qualificato”, si applicano le stesse procedure ed adempimenti previsti dall’Ecobonus.
Bisognerà quindi acquisire e conservare:
- asseverazione, con la quale un tecnico abilitato certifica la corrispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici previsti per ciascuno di essi
- attestato di prestazione energetica (APE)per ogni singola unità immobiliare per cui si chiedono le detrazioni fiscali, che deve essere redatto da un tecnico non coinvolto nei lavori.
Bisognerà inoltre inviare comunicazione ENEA anche per il bonus facciate.
Per i lavori che influiscono dal punto di vista termico occorre trasmettere entro 90 giorni dal termine dei lavori la scheda descrittiva degli interventi realizzati, indicando:
- i dati identificativi dell’edificio e di chi ha sostenuto le spese
- la tipologia di intervento effettuato
- il risparmio annuo di energia che ne è conseguito
- il costo dell’intervento, comprensivo delle spese professionali
- l’importo utilizzato per il calcolo della detrazione.
In conclusione, a nostro giudizio, il Bonus Facciate è un ottimo strumento che concorre alla riqualificazione del patrimonio edilizio italiano e che, se integrato o abbinato all’Ecobonus, costituisce un’occasione storica unica per migliorare l’efficienza energetica del parco immobiliare italiano, riducendo l’emissione di CO2 e contribuendo al raggiungimento degli obiettivi del PNIEC, il Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima 2030.